Start-up e PMI innovative

Start-up e PMI innovative

Le novità della legge 162/2024

Definizione delle Start Up Innovative: l’art. 25, comma 2, DL n. 179/2012 (Start Up Act);

Definizione delle PMI Innovative: l’art. 4, DL n. 3/2015.

Riforma: legge n. 162 del 28/10/2024.

L’art. 29 del DL 179/2012 prevede la possibilità, per i soggetti che investono nel capitale sociale di una start up innovativa sia in forma diretta e sia in forma indiretta, mediante investimento in organismi di investimento collettivo (OICR) o in società di capitali (non trasparenti) che investono prevalentemente in start-up innovative, le seguenti agevolazioni:

  1. per le persone fisiche: detrarre dall’Irpef fino il 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di €. 1 milione;
  2. per le persone giuridiche: dedurre dall’imponibile Ires il 30% dell’ammontare investito, fino a un massimo di €. 1,8 milioni con agevolazione che è stata estesa alle cd. “PMI innovative” (art. 4 c. 9 e 9-bis D.L. 3/2015).

L’art. 29-bis, ha potenziato l’agevolazione per i soggetti Irpef per gli investimenti effettuati dal 2020: la detrazione Irpef (concessa in regime di aiuto de minimis) spettante a seguito di investimento nel capitale sociale di una start-up innovativa (direttamente o per il tramite di OICR che investono prevalentemente in start-up innovative): è incrementata al 50% (in luogo del 30%) nel limite di €. 100.000 (in luogo di €. 1.000.000).  In entrambi i casi l’investimento va detenuto, a pena di decadenza, per almeno 3 anni

Le principali novità della Legge 162 riguardano:

1) l’introduzione di una credito d’imposta ovvero, se il contribuente è incapiente rispetto alla detrazione del 50% (quindi eccede l’Irpef lorda) per l’eccedenza viene riconosciuto un credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile nel Mod. Redditi, in diminuzione delle imposte dovute, o in compensazione nel mod. F24, successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.  L’eventuale eccedenza inutilizzata è riportabile nei periodi d’imposta successivi;

2) Esenzione capital gain: l’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di start-up innovative, di cui all’art. 14 del DL n. 73/2021, non è più applicabile agli investimenti per i quali si è fruito  della detrazione maggiorata al 50% (art. 29-bis), mentre opera anche a favore delle PMI innovative. Si ricorda che l’esenzione  è rimasta fino ad oggi inattuata in quanto subordinata da autorizzazione UE, non ancora rilasciata.

3) Esenzione dei proventi: i redditi di capitale ex art. 44, co. 1, lett. g, Tuir, derivanti dagli OICR (residenti in Italia o in uno paese UE/SEE) che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese innovative, non sono imponibili.  L’esenzione riguarda gli investimenti: effettuati dal periodo di imposta 2024 a condizione che le quote o azioni degli OICR siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Dott.Vito Gabriele Surgo

 

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