28 Mar Fondo di Garanzia MCC
Fondo di garanzia delle Pmi
Medio Credito Centrale
Dal 15 marzo nuove modalità di utilizzo dello strumento
Modello di valutazione per misurare le probabilità di inadempimento
Dal 15 marzo sono operative le nuove regole di funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi, disciplinato dalla legge 662/1996.
Alla base della riforma, i medesimi
obiettivi di sostegno alle Pmi per l’accesso alle fonti finanziarie, godendo di
una garanzia pubblica da affiancare a quella dell’impresa beneficiaria.
In base a tale modifica, la valutazione dei soggetti beneficiari finali è
effettuata attraverso una loro classificazione in cinque classi di merito,
costruite sulla loro probabilità di inadempimento.
Le nuove modalità operative si soffermano sulle forme di intervento del Fondo, ossia: garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori; riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti.
Quanto alla garanzia, essa è cumulabile
con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nei
limiti delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
Quanto all’ammissione ai benefici, essa è condizionata ad una valutazione di
merito dei richiedenti.
In particolare, sono ammissibili i soggetti che: non siano classificati come “unrated”; non presentino, per se stessi e i soci, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari; non siano caratterizzati da un livello di rischiosità, espresso in termini di probabilità di inadempimento.
Con il nuovo sistema del Fondo, i beneficiari delle garanzie saranno classificati nel dettaglio, sulla base di cinque livelli di merito.
Le misure massime di copertura variano a
seconda delle probabilità di inadempimento