Nuovo Codice della Crisi d’Impresa

Nuovo Codice della Crisi d’Impresa

 

Con il Dl 12 gennaio 2019 n 14, è stata approvata la riforma sulla prevenzione e risoluzione di crisi d’impresa ovvero il così detto Nuovo Codice della Crisi d’Impresa.

Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021  rinvia al 15 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa; mentre gli strumenti di allerta avranno una decorrenza ulteriormente differita nel tempo ed entreranno in vigore dal 01/012024.

Il provvedimento, inoltre, prevede l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, dell’istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, che avrà quale principale ente pubblico di riferimento la Camera di Commercio presso la quale è iscritto l’imprenditore.

 

1- Gli obiettivi della riforma

 

Il decreto “Crisi d’impresa” istituisce la procedura di allerta e l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi); il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

 

  • consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  • salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa.

 

Uno tra gli scopi della riforma è infatti quello di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa poi portare ad uno stato di crisi irreversibile.

La riforma prevede le seguenti modifiche alla legge fallimentare:

 

– si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”;

– si introduce un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento dell’impresa e si dà priorità alla continuità aziendale favorendo proposte che comportino il superamento della crisi;

– si privilegiano, tra gli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;

– si semplificano le disposizioni in materia concorsuale;

– si prevede la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali;

– si istituisce presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;

– si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dei dipendenti.

 

2- Le imprese devono dotarsi di sistemi in grado di rilevare segnali di crisi d’impresa

 

Al fine di consentire una pronta emersione dello stato di crisi, l’imprenditore dovrà adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione delle idonee iniziative.  Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e di adeguate piattaforme per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, anche con un apposito piano di risanamento.

Il legislatore ha quindi colto l’esigenza di intervenire ai primissimi segni di criticità .

 

Adeguati Assetti Organizzativi ex 2086 c.c.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, il secondo comma dell’art.2086 del codice civile, ha introdotto per l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Dal 16 marzo 2019 tutti gli amministratori che non saranno in grado di dimostrare di aver dotato l’azienda di un adeguato ed efficace assetto organizzativo, amministrativo e contabile capace di intercettare gli indizi di crisi e soprattutto la perdita della continuità aziendale, risponderanno delle obbligazioni sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale.

 

3- Nomina di un organo di controllo o un revisore,

 

Il decreto “Crisi d’impresa” obbliga alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, quando negli ultimi due esercizi  consecutivi  precedenti almeno uno dei seguenti tre limiti è superato, ovvero:

 

  1. il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 4 milioni di euro;
  2. i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 4 milioni di euro;
  3. i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 20 unità.

 

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è stata prorogata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

 

 4– Attenzione alle procedure di allerta

 

In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il decreto della Legge Fallimentare,  l’imprenditore deve “Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art 374.2).

Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda, potrebbe scattare la Procedura di Allerta, mediante segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) che può essere effettuata dal collegio sindacale, dal revisore, dagli enti finanziari ed assistenziali e dall’imprenditore stesso. Gli Organismi di Composizione della Crisi sono costituiti presso ciascuna Camera di Commercio.

La procedura di composizione della crisi è guidata da un collegio di tre esperti nominati dall’ OCRI   e prevede delle misure premiali per gli imprenditori che vi fanno ricorso.

Successivamente all’approvazione del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, il governo è intervenuto con il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021,  rinviando al 15 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, mentre le procedure di allerta davanti agli OCRI  sono state differite al 31 dicembre 2023; la motivazione è da ricercarsi nel fatto di evitare che l’immediata applicazione dei meccanismi innovativi e complessi previsti dal Codice stesso possa pregiudicare “quella necessaria gradualità nella gestione della crisi che è richiesta dalla situazione determinata dalla pandemia”,

Attenzione però, perché non tutte le norme previste dal nuovo CCI sono state prorogate: rimane in vigore l’obbligo di predisporre il modello organizzativo, così come pienamente operativa è la norma che ha riparametrato la responsabilità dell’amministratore per l’esercizio dell’impresa priva del requisito della continuità aziendale.

Sul punto si raccomanda quindi la massima attenzione, anche considerando che è proprio in questi momenti che è più necessario attivare procedure e controlli che aiutino l’imprenditore ad intercettare tempestivamente i fattori di crisi e ad individuare una possibile soluzione.

Il provvedimento, inoltre, prevede l’introduzione, a partire dal 15 novembre 2021, dell’istituto della Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’Impresa, che avrà quale principale ente pubblico di riferimento la Camera di Commercio presso la quale è iscritto l’imprenditore.

 

Nuova procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

 

Con il decreto legge 118/2021 viene istituita, a partire dal 15 novembre 2021, presso le CCIAA dove è iscritto l’imprenditore, una commissione ad hoc per la gestione delle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Si tratta di una iniziativa a disposizione di ogni imprenditore in crisi, al quale, su domanda da presentare su una piattaforma telematica nazionale, verrà affiancato un esperto con lo scopo di risanare l’impresa che, pur trovandosi in condizioni di difficoltà finanziarie ed economiche, potrebbe avere le potenzialità per restare sul mercato.

Per l’accesso alla composizione assistita per la soluzione della crisi d’impresa non sono previsti requisiti dimensionali minimi o massimi di accesso perché viene concepita come uno strumento utilizzabile da tutte le imprese iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole, ma deve essere effettuato un test preliminare su una piattaforma telematica gestita dalla Camera di Commercio

L’esperto che affiancherà l’imprenditore sarà nominato da una commissione creata presso ogni Camera di commercio, che attingerà da un elenco appositamente costituito dove potranno essere iscritti gli interessati in possesso di appositi requisiti di formazione.

Nell’istanza per la nomina dell’esperto, da presentarsi in via telematica al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito è ubicata la sede legale dell’impresa, l’imprenditore  dovrà:

  • specificare se è stato eseguito il test pratico;
  • produrre un business plan (o piano economico-finanziario) a supporto della proposta di risanamento dell’impresa, formulata dall’imprenditore;
  • indicare se necessiti di nuove risorse finanziarie per evitare un danno grave e irreparabile dell’attività aziendale e se intenda avvalersi del regime di sospensione degli obblighi imposti dal codice civile in caso di perdite rilevanti.

Spetterà all’esperto verificare il piano di risanamento predisposto dall’imprenditore con l’ausilio dei suoi advisor e trovare una soluzione, ‘negoziata’ con i creditori e le parti interessate, per risanare l’azienda.

Al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata, il decreto riconosce all’imprenditore una serie di misure premiali, In particolare, si è disposto che:

  • all’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa siano ridotti alla misura legale;
  • le sanzioni tributarie, per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta nel caso di un pagamento eseguito entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, siano ulteriormente ridotte alla misura minima, qualora il termine per il pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto;
  • le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina dell’esperto e oggetto della composizione negoziata siano ridotti della metà nelle ipotesi di conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 11, comma 2, del decreto) e di predisposizione di un piano di risanamento, di presentazione della domanda di concordato semplificato o di accesso a una delle procedure disciplinate dalla legge fallimentare (art. 11, comma 3, del decreto);
  • in caso di pubblicazione nel registro delle imprese di un contratto con i creditori idoneo, secondo l’esperto, ad assicurare la continuità aziendale per non meno di due anni e dell’accordo che produce gli effetti del piano attestato di risanamento, l’Agenzia delle entrate conceda un piano di rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, di ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, di IVA e di IRAP;
  • dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto destinato ad assicurare la continuità aziendale per non meno di 2 anni e dell’accordo che produce gli effetti del piano attestato di risanamento o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, si applichi la disciplina tributaria di cui al D.P.R. 917/1986, che esclude dalle sopravvenienze attive imponibili le riduzioni di debito in sede di procedure concorsuali e che rende deducibili le perdite sui crediti derivanti da procedure concorsuali;
  • nel caso di dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza successiva, gli interessi e le sanzioni siano dovuti senza le riduzioni di cui ai punti sub a) e b).

 

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