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	<title>risparmio - Studio Surgo</title>
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	<description>Consulenza per le Imprese</description>
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		<title>DL banche, prime considerazioni: anatocismo.</title>
		<link>https://www.studiosurgo.it/eventi-e-news/dl-banche-prime-considerazioni-anatocismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vito Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 09:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anatocismo Usura e Derivati]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi e News]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’anatocismo, ossia la contabilizzazione degli interessi sugli interessi, rimane in piedi per gli interessi di mora su conti correnti, carte revolving, aperture di credito e sconfinamenti sul conto in rosso; inoltre potrà essere calcolato solo una volta all’anno e non trimestralmente come attualmente molte banche fanno.<span id="more-3618"></span></p>
<p>Viene stabilita la parità di trattamento tra banca e cliente nel calcolo degli interessi: per cui la capitalizzazione dovrà riguardare non solo gli interessi passivi (a favore della banca), ma anche quelli attivi (in favore del correntista).<br />
Per pagare gli interessi debitori di fine anno, il cliente ha due mesi di tempo e può autorizzare l’addebito in conto.<br />
Resta quindi vietata la capitalizzazione degli interessi infrannuale, ma ciò vale anche per gli interessi a credito del cliente.<br />
In sintesi, con la riforma appena approvata, gli interessi debitori maturati – compresi quelli relativi a finanziamenti con carte di credito (cosiddette revolving) – non potranno produrre ulteriori interessi e saranno calcolati esclusivamente sulla sorte capitale, ma ciò non vale per quelli di mora, per i quali l’anatocismo ora torna ad essere legittimo.<br />
L’effetto della modifica del decreto legge va, quindi, a sfavore del correntista moroso poiché autorizza l’applicazione dell’anatocismo sugli interessi di mora non pagati (quelli cioè che scattano in caso di inadempimento nella restituzione dei soldi alla banca). In questo modo, gli interessi non vengono calcolati solo sul capitale non restituito ma anche sugli interessi non corrisposti, facendone lievitare gli importi tanto più aumenta il tempo di inadempimento. Si tratta, quindi, di una sorta di sanzione ulteriore per chi non paga i propri debiti con la banca, sanzione che l’ordinamento aveva eliminato due anni fa e che numerosi giudici avevano cancellato dagli estratti conto debitori. Difatti, sebbene la legge di Stabilità del 2014 facesse riferimento alla necessità di un decreto attuativo, la norma era stata considerata, da numerosi tribunali, già efficace ed operativa. Ora, però, tutto cambia e, purché applicato con cadenza annuale, l’anatocismo sugli interessi di mora torna ad essere legittimo.<br />
Con un’altra modifica si prevede che, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti, sia per assenza di fido sia per superamento del fido contratto, gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo: in questo modo il correntista avrà più tempo per pagare il debito da interessi. Tuttavia, in caso di chiusura definitiva del conto gli interessi sono immediatamente esigibili. Inoltre il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto nel momento in cui diventano esigibili (1° marzo dell’anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto).<br />
Riassumendo: non tutti i correntisti vedranno applicato l’anatocismo sul proprio conto, ma solo coloro che sono in ritardo nei pagamenti. L’anatocismo resta infatti vietato non solo per conti correnti e conti di pagamento ma anche sui finanziamenti a valere sulle carte di credito (le revolving cards). Sono fatti salvi solo gli interessi di mora. Si stabilisce poi che la maturazione degli interessi non potrà essere inferiore ad un anno, che gli interessi debitori a carico del cliente non possano produrre interessi ulteriori e che siano conteggiati al 31 dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti, disponendo così il divieto della capitalizzazione infrannuale, in armonia con quanto statuito dalla giurisprudenza.<br />
Vengono infine disciplinati, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido.</p><p>The post <a href="https://www.studiosurgo.it/eventi-e-news/dl-banche-prime-considerazioni-anatocismo/">DL banche, prime considerazioni: anatocismo.</a> first appeared on <a href="https://www.studiosurgo.it">Studio Surgo</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Bail-in: Nuove regole Europee sulle crisi bancarie</title>
		<link>https://www.studiosurgo.it/eventi-e-news/agevolazioni-e-finanziamenti/bail-in-nuove-regole-europee-sulle-crisi-bancarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vito Gabriele Surgo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 19:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agevolazioni e Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Bail-in: Nuove regole europee sulle crisi bancarie In vigore anche in Italia dal 1° gennaio le nuove regole europee sulle crisi bancarie. Bail-in significa salvataggio interno. Di seguito alcune domande sul funzionamento di tale nuovo strumento: COME FUNZIONA IL BAIL-IN ? Con il bail-in il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Bail-in: Nuove regole europee sulle crisi bancarie</strong><br />
In vigore anche in Italia dal 1° gennaio le nuove regole europee sulle crisi bancarie.<br />
Bail-in significa salvataggio interno.<br />
Di seguito alcune domande sul funzionamento di tale nuovo strumento:<span id="more-3590"></span></p>
<p>COME FUNZIONA IL BAIL-IN ?<br />
Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, l’eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.<br />
A QUALI STRUMENTI BANCARI SI APPLICA IL BAIL-IN?<br />
Il principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale risanamento, gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti fosse in sufficiente, verrà chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti, secondo un prefissato schema di priorità di intervento che prevede, in successione:<br />
• azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili;<br />
• titoli subordinati senza garanzia;<br />
• crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite;<br />
• depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche e PMI, solo per la parte eccedente i 100 mila.<br />
Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.<br />
COSA SUCCEDE AI CONTI E DEPOSITI FINO A 100 MILA EURO?<br />
Fino a 100 mila euro per depositante, infatti conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia.<br />
Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.</p>
<p>COSA SUCCEDE AI CONTI COINTESTATI?<br />
Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila. La garanzia del Fondo, infatti, non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.<br />
QUALI ALTRI STRUMENTI SONO ESCLUSI DAL BAIL-IN?<br />
Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal bail-in:<br />
• le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond);<br />
• i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);<br />
• le disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza;<br />
• i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.<br />
Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.</p><p>The post <a href="https://www.studiosurgo.it/eventi-e-news/agevolazioni-e-finanziamenti/bail-in-nuove-regole-europee-sulle-crisi-bancarie/">Bail-in: Nuove regole Europee sulle crisi bancarie</a> first appeared on <a href="https://www.studiosurgo.it">Studio Surgo</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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