Bail-in: Nuove regole Europee sulle crisi bancarie

Bail-in: Nuove regole Europee sulle crisi bancarie

Bail-in: Nuove regole europee sulle crisi bancarie
In vigore anche in Italia dal 1° gennaio le nuove regole europee sulle crisi bancarie.
Bail-in significa salvataggio interno.
Di seguito alcune domande sul funzionamento di tale nuovo strumento:

COME FUNZIONA IL BAIL-IN ?
Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, l’eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.
A QUALI STRUMENTI BANCARI SI APPLICA IL BAIL-IN?
Il principio base del bail-in è che chi detiene strumenti finanziari più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale risanamento, gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. Solo a seguire, e solo se il contributo degli azionisti fosse in sufficiente, verrà chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti, secondo un prefissato schema di priorità di intervento che prevede, in successione:
• azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili;
• titoli subordinati senza garanzia;
• crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite;
• depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche e PMI, solo per la parte eccedente i 100 mila.
Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese e quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.
COSA SUCCEDE AI CONTI E DEPOSITI FINO A 100 MILA EURO?
Fino a 100 mila euro per depositante, infatti conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia.
Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca.

COSA SUCCEDE AI CONTI COINTESTATI?
Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila. La garanzia del Fondo, infatti, non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo depositante e per banca.
QUALI ALTRI STRUMENTI SONO ESCLUSI DAL BAIL-IN?
Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal bail-in:
• le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond);
• i titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel bail-in);
• le disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto delle cassette di sicurezza;
• i debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca.
Possono comunque essere escluse dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.

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